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L'I.N.A.D.E.L. con l'osservanza delle disposizioni che saranno contenute nelle norme di attuazione della presente legge, provvedera', a partire dall'entrata in vigore delle norme stesse, al servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario dei propri iscritti in servizio attivo di ruolo, con stabilita' presso gli Enti locali. Per costituire il fondo di garanzia per tale servizio, i dipendenti di ruolo sono tenuti a rilasciare sui propri assegni pensionabili un contributo del 0,12 per cento in aggiunta a quello di cui al precedente art. 15. L'I.N.A.D.E.L. terra' nel proprio bilancio gestione separata, di tale fondo di garanzia. Il presente articolo non si applica nei confronti dei segretari comunali e provinciali.

Testo in vigore dal 7 aprile 1950 al 22 novembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art17 · fonte del testo