Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sara' tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi lutto alla famiglia, dell'iscritto deceduto, od all'iscritto nel caso di decesso del coniuge o dei figli ammessi all'assistenza a norma dell'art. 3, lettera c) della presente legge. In caso di decesso dell'iscritto l'assegno di lutto spetta al coniuge superstite, purche' non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza spetta ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori od ai fratelli in parti uguali. L'importo dei sussidi verra' annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione e non potra' essere superiore ad una mensilita' di tutti gli emolumenti fissi, in godimento da parte dell'iscritto nel mese in cui e' avvenuto il decesso. La concessione dell'assegno di lutto dev'essere richiesta, sotto pena di decadenza dal diritto, entro due anni dalla data del decesso. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/04/1950, n. 88 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 7 aprile 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art8 · fonte del testo