((Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilita' o indiretta. Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dello iscritto. Anche per quanto riguarda le condizioni di eta', le condizioni di invalidita' del coniuge o di inabilita' dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto. La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' del coniuge o della inabilita' dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidita'. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme precedenti)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 1971, n. 587

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La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 9) che la modifica dell'articolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.

Testo vigente dal 1 settembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 325 parole tolte, 208 parole aggiunte in 11 capoversi.

Nel caso di morte del pensionato o tolto: di iscritto aggiunto: dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzioneaggiunto: , di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di tolto: eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed tolto: ai genitori aggiunto: equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilita' o indirettatolto: , quando sussistano, alla, data della morte, le seguenti condizioni:

tolto: 1) per il coniuge:

tolto: a) che non sia stata pronunciata e passata, in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

tolto: b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

tolto: c) che risultino trascorsi almeno sei mesi dalla data del matrimonio a quello della morte, salvo che sia nata prole ancorche' postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 50° anno di eta' dello iscritto, che esso sia di almeno un anno anteriore alla data della morte o che dopo il matrimonio sia nata prole ancorche' postuma, ovvero che la morte sia avvenuta per causa di servizio;

tolto: d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro ai sensi dell'articolo 21, punto 2) e sia a carico del coniuge;

tolto: 2) per i figli: che essi siano celibi o nubili ed abbiano eta' inferiore ai 21 anni; che, se maggiorenni, siano permanentemente inabili al lavoro e risultino a carico dello iscritto al momento del decesso. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 e successive modificazioni;

tolto: 3) per i genitori:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: a) che ne' coniuge, ne' figli superstiti abbiano diritto a pensione;

tolto: b) che,aggiunto: . Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dello iscritto. Anche per quanto riguarda le condizioni di eta', le condizioni di invalidita' del coniuge o di inabilita' dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte tolto: dell'iscritto o del pensionato, abbiano compiuto l'eta' di 65 anni;

tolto: c) che non siano titolari di pensione diretta obbligatoria corrisposta dall'istituto nazionale della previdenza sociale e siano a carico aggiunto: del pensionato o dell'iscritto. La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando tolto: il servizio ne aggiunto: esso abbia costituito la causa unica, diretta tolto: ed immediata aggiunto: e immediata del decesso. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizioaggiunto: , si applicano le norme tolto: contenute nell'art. aggiunto: previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' tolto: dei figli e dei superstiti. La domanda dei superstiti invalidi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell'iscritto. Per i minori cui sia stata gia' liquidata la pensione indiretta o di riversibilita', il termine predetto decorre dal compimento del 21° anno di eta' aggiunto: del coniuge o della inabilita' dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidita'. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme precedenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1971, n. 587

    La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 9) che la modifica dell'articolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art34 · fonte del testo