Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 39 — Scorte nei paesi produttori
- a)i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C da' per tale paese non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il quantitativo indicato per tale paese nell'allegato D;
- ii)Tali scorte non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C;
- iii)Il Consiglio puo' modificare l'allegato D; qualora, tuttavia, esso aumenti in tal modo il quantitativo indicato nell'allegato D per un determinato paese, puo' imporre condizioni relative al periodo e alla esportazione ulteriore di tali quantita' addizionali.
- b)Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 36 del quarto Accordo e ancora vigente alla scadenza del detto Accordo, nonche' tutte le condizioni imposte in merito, si considerano come autorizzate o imposte dal presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.
- c)Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 viene detratto dall'importo delle scorte che in virtu' del presente articolo, possono sussistere nel paese produttore interessato durante un periodo di controllo.
- d)i) Se in uno qualsiasi dei paesi produttori di cui all'allegato E, il minerale di stagno e' necessariamente estratto dal suo giacimento naturale contemporaneamente agli altri minerali citati in tale allegato e se, pertanto, la limitazione delle scorte prescritte al paragrafo a) del presente articolo pone senza alcun motivo valido dei limiti all'estrazione di questi altri minerali, detto paese puo' tenere scorte supplementari di concentrati di stagno purche' il suo governo certifichi che tale stagno e' stato estratto esclusivamente in associazione con questi altri minerali e che esso resta effettivamente in tale paese; resta inteso che in nessun momento la relazione tra la scorta supplementare e il quantitativo totale degli altri minerali estratti superera' la proporzione indicata all'allegato E;
- ii)Salvo consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte supplementari puo' iniziate solo dopo la liquidazione di tutto lo stagnometallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte possono essere esportate soltanto in ragione di un quarantesimo del totale, ovvero di duecentocinquanta tonnellate, secondo la piu' elevata di tali due cifre, per trimestre.
- e)I paesi di cui all'allegato D o all'allegato E fissano, consultandosi con il Consiglio, le norme applicabili al mantenimento, alla protezione e al controllo di tutte le scorte supplementari la cui costituzione sia stata approvata conformemente al presente articolo.
- f)Con l'accordo del paese produttore interessato, il Consiglio puo' modificare gli allegati D e E.
- g)Ogni paese produttore trasmette al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, relazioni concernenti le scorte di stagno presenti nel suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C da' per tale paese. Queste relazioni non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C. Esse indicano separatamente le scorte possedute in virtu' delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
- h)Ogni paese che possiede depositi speciali in virtu' dell'articolo 38 o che sia autorizzato ad aumentare i propri quantitativi in applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo comunichera' al Consiglio, non oltre dodici mesi prima della scadenza del presente Accordo, le misure che esso prevede di adottare per smerciare tali depositi speciali ed esportare tutto o parte di questi quantitativi aumentati, senza includere pero' le scorte supplementari la cui esportazione e' disciplinata dalle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo; esso consultera' il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare le esportazioni senza disorganizzare, nei limiti del possibile, il mercato dello stagno e conformemente alle disposizioni concernenti la liquidazione della scorta regolatrice in virtu' dell'articolo 26. Il paese produttore in causa terra' debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
