[1]della fabbricazione e dell'importazione

[2]1. La quantita' totale di ogni stupefacente prodotta ed importata da un paese o territorio qualsiasi nel corso di un dato anno non dovra' essere superiore alla somma dei seguenti elementi:

  • a)la qualita' consumata, nel limite della stima corrispondente, a fini medici e scientifici;
  • b)la quantita' utilizzata, nel limite della stima corrispondente, in vista della produzione di altri stupefacenti, di preparati di cui alla tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
  • c)la quantita' esportata;
  • d)la quantita' depositata in magazzino al fine di portare questo al livello specificato nella stima corrispondente;
  • e)la quantita' acquistata, nel limite della stima corrispondente, per fabbisogni speciali. 2. Dalla somma degli elementi elencati al paragrafo 1, verra' detratta la quantita' che sara' stata requisita ed immessa sul mercato lecito, nonche' la quantita' prelevata dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile. 3. Se l'Organo constata che la quantita' prodotta ed importata nel corso di un determinato anno supera la somma delle quantita' elencate al paragrafo 1, tenuto conto delle detrazioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedenza cosi' accertata che esistera' alla fine dell'anno sara' detratta l'anno seguente, dalle quantita' che devono essere prodotte od importate, nonche' dal totale delle valutazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19. 4. a) Se dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (articolo 20) risulta che la quantita' esportata verso un qualsiasi paese o territorio supera il totale delle stime relative a tale paese o territorio quale esso e' precisato dal paragrafo 2 dell'articolo 19, aumentato delle quantita' dichiarate esportate e detraendo le eccedenze accertate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Organo puo' darne comunicazione agli Stati che, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati.
  • b)Dal ricevimento di tale comunicazione, le Parti non autorizzeranno piu', durante l'anno in corso, alcuna nuova esportazione dello stupefacente in oggetto verso il paese o territorio in causa, tranne:
  • i)nel caso in cui una stima supplementare sara' stata fornita per tale paese o territorio per quanto concerne sia qualsiasi quantita' importata in eccedenza sia la quantita' supplementare richiesta; o
  • ii)nei casi eccezionali in cui l'esportazione e', secondo il parere del governo del paese esportatore, indispensabile per la cura dei malati.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art21 · fonte su Normattiva