Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 100 — Pene agli iscritti che producono documenti falsi od infedeli
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Gli iscritti di leva od i relativi congiunti che ai fini della leva abbiano contraffatto o falsificato documenti oppure abbiano scientemente prodotto i predetti documenti falsi o contraffatti, saranno soggetti alle pene stabilite dalla legge oltre a perdita degli eventuali benefici di cui al precedente art. 63.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
