Art. 63 — Eventuale anticipato congedo ai militari in determinate condizioni di famiglia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 429 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'aeronautica ha facolta' di inviare in congedo anticipato i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni:
tolto: 1) primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o piu' figli di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana dei quali almeno 6 siano ancora a carico;
tolto: 2) figlio di genitori che abbiano procreato altri 5 figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno 2 abbiano prestato o prestino servizio militare;
tolto: 3) unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta', o di madre vedova, purche' in questo secondo caso abbiano una o piu' figlie viventi;
tolto: 4) primogenito di padre vivente inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta' oppure primogenito di madre vedova;
tolto: 5) nipote unico primogenito di avo inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
tolto: 6) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile al lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
tolto: 7) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
tolto: 8) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
tolto: 9) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare;
tolto: 10) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
tolto: Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9) e 10) sono equiparati ai morti o mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
tolto: Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito dell'istruzione pre-militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art63 · fonte del testo