Art. 98 — Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva aeronautica un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra o di mare perche' soggetto alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art98 · fonte del testo