Art. 106 — Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con la presente legge
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Ogni pubblico ufficiale, agente o impiegato dello Stato che, scientemente in opposizione al disposto della presente legge, abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra o di mare, riforma od esclusioni dal servizio militare, ovvero abbia data arbitraria estensione alle norme sulla leva aeronautica e sugli arruolamenti volontari aeronautici, e' punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del Codice penale.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
