Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli iscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio in un Corpo, in un'Arma od in una specialita', commettano alcuno dei reati previsti dagli articoli 174 e 174-septies del Codice penale per l'esercito e dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 (convalidato con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243); i pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli iscritti di leva a commettere alcuni dei reati suindicati, e le persone indicate nel capoverso dell'art. 4 del predetto Regio decreto-legge per il caso ivi preveduto, sono puniti in conformita' delle disposizioni dei detti articoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art102 · fonte del testo