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[1]Iscrizione alle liste di leva aeronautica;

[2]Il numero massimo dei cittadini che potranno essere iscritti nelle liste definitive della leva, aeronautica suddivisi, per i tre ruoli, naviganti, specialisti e servizi, sara' determinato per ogni classe di leva al 18° anno di eta', di intesa fra i Ministeri della guerra, dell'aeronautica e della marina. In detto numero devono essere compresi i gia' arruolati volontari in aeronautica.

[3]La ripartizione territoriale degli iscritti, di cui al comma precedente, viene comunicata al Ministero della guerra per eventuali modifiche da concordarsi in relazione alle esigenze del Regio esercito e della Regia aeronautica.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art2 · fonte del testo