Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile, ferma minore).
tolto: Non si terra' conto pero' di tali congedi anticipati o benefici in materia di leva concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art66 · fonte del testo