Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 210 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I giovani iscritti sulle liste definitive della leva aeronautica che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tale uopo riconosciuti ovvero in qualita' di missionari cattolici, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita.

tolto: In tal caso essi sono restituiti alla leva di terra o di mare previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica in conformita' dell'art. 16.

tolto: L'espatrio per scopi diversi da quelli di cui al precedente comma puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per un tempo determinato dal Ministero dell'aeronautica sia prima, sia dopo l'arruolamento fino a quando non abbiano iniziato la ferma di leva.

tolto: L'espatrio e' libero per i militari in congedo illimitato. L'autorita' di frontiera e' tenuta a notificare al competente centro di reclutamento e mobilitazione le generalita' del militare, la data della sua partenza e la localita' ove e' diretto.

tolto: La facolta' di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dai commi precedenti puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per la guerra e con quello per la marina, o di questi ultimi di concerto col primo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art20 · fonte del testo