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[1]I giovani iscritti sulle liste definitive della leva aeronautica che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tale uopo riconosciuti ovvero in qualita' di missionari cattolici, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita.

[2]In tal caso essi sono restituiti alla leva di terra o di mare previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica in conformita' dell'art. 16.

[3]L'espatrio per scopi diversi da quelli di cui al precedente comma puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per un tempo determinato dal Ministero dell'aeronautica sia prima, sia dopo l'arruolamento fino a quando non abbiano iniziato la ferma di leva.

[4]L'espatrio e' libero per i militari in congedo illimitato. L'autorita' di frontiera e' tenuta a notificare al competente centro di reclutamento e mobilitazione le generalita' del militare, la data della sua partenza e la localita' ove e' diretto.

[5]La facolta' di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dai commi precedenti puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per la guerra e con quello per la marina, o di questi ultimi di concerto col primo.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art20 · fonte del testo