Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 22 — Consigli e Commissioni mobili di leva aeronautica

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[1]Le operazioni della leva aeronautica e le decisioni ad essa relative, escluse quelle di competenza dell'autorita' giudiziaria, sono attribuite ai Consigli di leva aeronautica costituiti presso i Centri di reclutamento e mobilitazione.

[2]Per facilitare le operazioni di leva presso ogni Consiglio di leva verranno istituite Commissioni mobili di leva.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art22 · fonte del testo