Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 22 — Consigli e Commissioni mobili di leva aeronautica
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[1]Le operazioni della leva aeronautica e le decisioni ad essa relative, escluse quelle di competenza dell'autorita' giudiziaria, sono attribuite ai Consigli di leva aeronautica costituiti presso i Centri di reclutamento e mobilitazione.
[2]Per facilitare le operazioni di leva presso ogni Consiglio di leva verranno istituite Commissioni mobili di leva.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
