Art. 25 — Costituzione e composizione delle Commissioni mobili di leva aeronautica
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[1]Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o piu' Commissioni mobili che si recano di massima presso gli aeroporti o altri enti funzionanti da centri di affluenza per effettuare la visita e l'arruolamento degli iscritti di tutti i Comuni soggetti a quella determinata giurisdizione aeronautica.
[2]La Commissione mobile di leva e' composta:
- a)di un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica in rappresentanza del Centro di reclutamento mobilitazione, presidente;
- b)di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;
- c)di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilita' di un ufficiale medico delle altre Forze armate od infine di un medico civile, membro;
- d)di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.
[3]Nel caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione mobile la presidenza verra' assunta dall'ufficiale dell'Arma aeronautica - membro - che lo segue in anzianita'.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
