Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 25 — Costituzione e composizione delle Commissioni mobili di leva aeronautica

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[1]Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o piu' Commissioni mobili che si recano di massima presso gli aeroporti o altri enti funzionanti da centri di affluenza per effettuare la visita e l'arruolamento degli iscritti di tutti i Comuni soggetti a quella determinata giurisdizione aeronautica.

[2]La Commissione mobile di leva e' composta:

  • a)di un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica in rappresentanza del Centro di reclutamento mobilitazione, presidente;
  • b)di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;
  • c)di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilita' di un ufficiale medico delle altre Forze armate od infine di un medico civile, membro;
  • d)di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.

[3]Nel caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione mobile la presidenza verra' assunta dall'ufficiale dell'Arma aeronautica - membro - che lo segue in anzianita'.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art25 · fonte del testo