Art. 26 — Sedute delle Commissioni mobili di leva aeronautica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione mobile rappresenta il Consiglio di leva e puo' emettere qualunque decisione che sia di spettanza del Consiglio di leva.
[2]Anche la Commissione mobile di leva decide a maggioranza di voti.
[3]In caso di parita' prevale il voto del presidente, salvo che la decisione non rifletta idoneita' fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.
[4]Perche' la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
