Art. 28 — Indennità ai membri dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva aeronautica
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[1]Ai membri del Consiglio di leva o Commissione mobile, che per l'esplicazione dei loro compiti debbono recarsi fuori dell'ordinaria residenza, spettano le indennita' previste dalle disposizioni in vigore.
[2]Al consigliere di Stato ed al magistrato, membri della Commissione di cui al precedente art. 27, spetta per ogni giornata di seduta una indennita' di L. 25, ridotta ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
