Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 39 — Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica

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Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art39 · fonte del testo