Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 39 — Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica
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Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
