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[1]Rivedibilita'
[2]Gli iscritti di debole costituzione od affetti da infermita' temporanea di cui all'art. 42 e,presunte sanabili, sono rimandati, quali rivedibili, alle successive leve, e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli iscritti affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo possono, peraltro, essere rimandati ad altre sedute del consiglio di leva.
[3]Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermita', non debbono di massima essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
