Art. 51 — Tempo non computabile nella ferma
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in stato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.
tolto: Per i prosciolti dall'arruolamento volontario non e' computabile il servizio gia' prestato, a meno che il proscioglimento sia stato determinato o da infermita' debitamente riconosciute dipendenti da cause di servizio o da avvenimenti sopraggiunti per effetto dei quali il militare sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal successivo articolo 63, od infine sia stato concesso dopo il conseguimento di un brevetto aeronautico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art51 · fonte del testo