Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 51 — Tempo non computabile nella ferma

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in stato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.

[2]Per i prosciolti dall'arruolamento volontario non e' computabile il servizio gia' prestato, a meno che il proscioglimento sia stato determinato o da infermita' debitamente riconosciute dipendenti da cause di servizio o da avvenimenti sopraggiunti per effetto dei quali il militare sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal successivo articolo 63, od infine sia stato concesso dopo il conseguimento di un brevetto aeronautico.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art51 · fonte del testo