Art. 51 — Tempo non computabile nella ferma
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[1]Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in stato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.
[2]Per i prosciolti dall'arruolamento volontario non e' computabile il servizio gia' prestato, a meno che il proscioglimento sia stato determinato o da infermita' debitamente riconosciute dipendenti da cause di servizio o da avvenimenti sopraggiunti per effetto dei quali il militare sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal successivo articolo 63, od infine sia stato concesso dopo il conseguimento di un brevetto aeronautico.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
