Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 52 — Obblighi di volo
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Tutti i militari appartenenti alla Regia aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo istruzioni particolari che saranno impartite dal Ministero dell'aeronautica.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
