Art. 79 — Ritardo del congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trova a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione.
tolto: Il congedamento dei graduati di truppa e avieri sotto le armi per l'adempimento, della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la prigione di rigore, e' ritardato per un numero di giorni pari a quello trascorso in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art79 · fonte del testo