Art. 77 — Congedo illimitato e congedo assoluto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio e ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare a norma dei precedenti articoli 11 e 12.
tolto: Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi, prosciolti per eta' o per inidoneita' fisica da ogni ulteriore obbligo di servizio militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art77 · fonte del testo