Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:
tolto: 1) gli affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;
tolto: 2) gli irreperibili dei quali non si siano piu' avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;
tolto: 3) le donne nubili maggiorenni che non siano in condizioni di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art67 · fonte del testo