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[1]I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre.

[2]I titoli che sorgono comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa, per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro i 90 giorni successivi a quello in cui sono sorti.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art71 · fonte del testo