Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 63 e' soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.
tolto: Entro lo stesso termine e' soggetta a revocazione l'ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art72 · fonte del testo