Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 63 e' soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.

[2]Entro lo stesso termine e' soggetta a revocazione l'ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art72 · fonte del testo