Art. 75 — Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle Colonie italiane
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per l'aeronautica, puo' in tempo di pace o su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in localita' remote o periferiche delle Colonie dell'Africa Italiana, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle Autorita' militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonche' alla giurisdizione militare aeronautica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art75 · fonte del testo