Art. 75 — Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle Colonie italiane
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Il Ministro per l'aeronautica, puo' in tempo di pace o su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in localita' remote o periferiche delle Colonie dell'Africa Italiana, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle Autorita' militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonche' alla giurisdizione militare aeronautica.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
