Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato. Comunicazioni ai centri di reclutamento e mobilitazione.
tolto: I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica inviati in congedo illimitato, hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel paese di residenza, alle Autorita' locali della Regia aeronautica o in mancanza di questa al capo dell'Amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito.
tolto: Successivamente hanno l'obbligo, in caso di trasferimento, anche temporaneo, di notificare entro 15 giorni dalla partenza, la nuova residenza alle Autorita' di cui sopra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art81 · fonte del testo