Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato. Comunicazioni ai centri di reclutamento e mobilitazione.

[2]I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica inviati in congedo illimitato, hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel paese di residenza, alle Autorita' locali della Regia aeronautica o in mancanza di questa al capo dell'Amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito.

[3]Successivamente hanno l'obbligo, in caso di trasferimento, anche temporaneo, di notificare entro 15 giorni dalla partenza, la nuova residenza alle Autorita' di cui sopra.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art81 · fonte del testo