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[1]Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato. Comunicazioni ai centri di reclutamento e mobilitazione.
[2]I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica inviati in congedo illimitato, hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel paese di residenza, alle Autorita' locali della Regia aeronautica o in mancanza di questa al capo dell'Amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito.
[3]Successivamente hanno l'obbligo, in caso di trasferimento, anche temporaneo, di notificare entro 15 giorni dalla partenza, la nuova residenza alle Autorita' di cui sopra.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
