Art. 84 — Chiamate per il controllo della forza in congedo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'aeronautica ha facolta' di ordinare speciali chiamate con manifesto o con precetto personale, dei sottufficiali e dei militari della Regia aeronautica in congedo illimitato, ai fini del controllo della forza in congedo. Tali chiamate avranno luogo normalmente in giorno festivo.
tolto: I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate e devono presentarsi al podesta' del Comune di residenza ovvero alle Autorita' militari nel Comune stesso son le modalita' indicate nel manifesto e nel precetto personale di chiamata.
tolto: Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e penali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art84 · fonte del testo