Art. 84 — Chiamate per il controllo della forza in congedo
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[1]Il Ministro per l'aeronautica ha facolta' di ordinare speciali chiamate con manifesto o con precetto personale, dei sottufficiali e dei militari della Regia aeronautica in congedo illimitato, ai fini del controllo della forza in congedo. Tali chiamate avranno luogo normalmente in giorno festivo.
[2]I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate e devono presentarsi al podesta' del Comune di residenza ovvero alle Autorita' militari nel Comune stesso son le modalita' indicate nel manifesto e nel precetto personale di chiamata.
[3]Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e penali.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
