Art. 98 — Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva aeronautica un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra o di mare perche' soggetto alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
