Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 98 — Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica

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Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva aeronautica un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra o di mare perche' soggetto alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art98 · fonte del testo