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I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalita' del voto e' per corrispondenza. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli 21 e 22.

Testo in vigore dal 27 ottobre 2003 al 31 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;286~art14 · fonte su Normattiva