Art. 45 — Riduzione dei contingenti di personale degli organi centrali
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sara' determinato il contingente di personale di ciascuna carriera applicato - alla stessa data - negli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. In conseguenza dell'assegnazione alle direzioni compartimentali del personale occorrente per l'assolvimento di compiti diversi da quelli propri degli organi che, ai sensi dell'articolo 12 - comma terzo - della presente legge, diventano parte integrante delle stesse direzioni compartimentali dovra' gradualmente - e comunque non oltre tre anni dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale - operarsi una corrispondente riduzione numerica del contingente di cui al primo comma. Gli assegni del personale occorrente agli uffici delle direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento dei compiti di collaborazione, di competenza degli impiegati della carriera direttiva con qualifica inferiore a direttore di divisione e degli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva, nonche' per i compiti propri della carriera ausiliaria sono fissati con provvedimento del competente direttore generale sentito il comitato consultivo.
Testo vigente dal 8 aprile 1968
