Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 19 — Officine postali e di telecomunicazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1968 al 10 marzo 1970. Leggi il testo vigente →
Con provvedimento del direttore generale possono essere istituite, ove le esigenze di servizio lo richiedano, presso le direzioni compartimentali, provinciali e circondariale e presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche:
- a)officine postali;
- b)officine telegrafiche;
- c)officine di posta pneumatica;
- d)officine automezzi;
- e)officine postelegrafiche;
- f)officine postali e di posta pneumatica;
- g)officine postelegrafiche e di posta pneumatica. Nelle officine di cui ai punti e), f) e g) possono essere incorporate anche quelle di cui al punto d). L'ordinamento, le attribuzioni, la dipendenza tecnica ed amministrativa, e le norme per il funzionamento delle suddette officine sono stabilite con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione. Al personale delle predette officine applicato a mansioni non indicate nelle tabelle B) e D), allegate alla legge 27 maggio 1961, n. 465, compete la seconda maggiorazione del premio di esercizio nella misura prevista dalla predetta tabella B - lettera G), sub e) - c). Le officine di cui ai precedenti commi possono essere istituite anche nell'ambito di uffici principali.
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 10 marzo 1970
