Art. 2 — Trattamento del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni compete lo stipendio annuo lordo previsto dalla tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per il direttore generale delle ferrovie dello Stato e per il direttore generale dei monopoli.
Testo vigente dal 8 aprile 1968
