Al personale classificato nelle otto categorie professionali spettano, a far tempo dal 1 maggio 1978, gli stipendi annui lordi di cui alla seguente tabella:

  • a)categoria I: L. 2.196.000;
  • b)categoria II: L. 2.550.000;
  • c)categoria III: L. 2.800.000;
  • d)categoria IV: L. 3.170.000;
  • e)categoria V: L. 3.512.000;
  • f)categoria VI: L. 3.735.000;
  • g)categoria VII: L. 4.500.000;
  • h)categoria VIII: L. 5.500.000. Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie. Gli stipendi sono soggetti ad una progressione articolata in otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto agli stipendi iniziali. Salvo quanto previsto al comma successivo, dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica e' costituita da un numero illimitato di aumenti periodici costanti, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale inerente alla classe medesima, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 febbraio 1982, n.23.

2

con decorrenza dal 1 febbraio 1981

Il D.P.R. 5 febbraio 1982, n.23. ha disposto (con l'art. 1) che " Con effetto dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per il personale di ruolo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono sostituiti come segue: Categoria o livello retributivo............... Importo I.......................... (1)L. 2.160.000 II........................... L. 2.680.000 III........................... L. 3.200.000 IV........................... L. 3.500.000 V............................ L. 3.900.000 VI........................... L. 4.300.000 VII........................... L. 5.040.000 VIII.......................... L. 6.000.000 (1) L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione."

Testo vigente dal 5 febbraio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art16 · fonte su Normattiva