Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 43 — Prestazioni reciproche delle aziende
Ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' avvalersi, per lo svolgimento dei propri servizi, di prestazioni da parte dell'altra azienda verso rimborso integrale dei relativi costi.
Testo vigente dal 8 aprile 1968
