Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accordare alle istituzioni dopolavoristiche, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali, le seguenti agevolazioni: concessione di locali, terreni e materiali di esercizio, in quanto disponibili e di proprieta' delle aziende, e di tutte le prestazioni necessarie per assicurarne la funzionalita'; eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle piu' importanti istituzioni dopolavoristiche; altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su proposta della commissione del dopolavoro postelegrafonico, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le modalita' e le condizioni per la concessione delle suddette agevolazioni, nonche' l'aliquota dei relativi costi che dovra' essere recuperata dall'azienda sui fondi di cui al terzo comma del precedente articolo 36. Le aziende predette sono autorizzate a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale, lavori di costruzione, miglioramento e ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature. La relativa spesa dovra' essere recuperata dalle stesse aziende sui fondi di cui al terzo comma del precedente articolo 36 mediante quote annuali di solo capitale per un periodo non superiore a 15 anni.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art42 · fonte su Normattiva