Art. 44 — Oneri extraziendali
Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, si applicano anche alle disposizioni che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, porranno a carico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'obbligo di effettuare prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti, salvo che, per quanto concerne le norme future, in esse non sia espressamente sancita la gratuita' delle prestazioni stesse.
Testo vigente dal 8 aprile 1968
