La concessione e' fatta salvi i diritti dei terzi, verso i quali il concessionario e' esclusivamente responsabile, nonche' salva l'osservanza della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, e di ogni altra vigente norma delle leggi e dei regolamenti.

Testo vigente dal 17 giugno 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-05-22;608~art2 · fonte del testo