Non sono soggette alla concessione, di cui all'art. 1, le pubblicita', anche se visibili dalle linee ferroviarie, che rientrano nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, o siano assunte in pubblico servizio dai Comuni a senso dell'art. 1 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Testo vigente dal 17 giugno 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-05-22;608~art3 · fonte del testo