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[1]Iscrizione nei ruoli delle persone incorse nella incapacita' di appartenere alle Forze armate dello Stato.

[2]Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita' le persone incorse, per condanna, nella incapacita' di appartenere alle Forze armate dello Stato e elle abbiano scontato la pena, possono essere, con provvedimento del Ministro per la guerra, iscritte o reiscritte nei ruoli, secondo che la predetta incapacita' deriva dalle leggi sul reclutamento ovvero dalle leggi penali militari.

[3]Se l'incapacita' deriva dalle leggi sul reclutamento, l'iscrizione nei ruoli delle persone escluse e' subordinata all'accertamento della loro idoneita' al servizio militare.

[4]Coloro che, a norma del capoverso precedente, sono iscritti nei ruoli possono, se vi hanno ancora diritto, far valere i titoli per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato preveduto dalle leggi suindicate, i quali gia' sussistessero al tempo della leva sulla classe del loro anno di nascita, purche' altro fratello vivente di eta' inferiore ai 40 anni non abbia fruito di riduzione di ferma per un tempo superiore ad un anno. Possono altresi' invocare utilmente anche i titoli che sono sorti dopo il loro arruolamento, purche' derivino direttamente da modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art13 · fonte del testo