Art. 2 — Sospensione di procedimenti penali
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I procedimenti penali nei quali, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.
tolto: Durante la sospensione resta sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali.
tolto: L'ordinanza, e' revocata quando vengono a cessare le ragioni della sospensione e dopo la revoca il procedimento e i termini predetti riprendono il loro corso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art2 · fonte del testo