Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene
Art. 14 — Norme di attuazione, coordinamento e integrazione
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Con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'Africa italiana e per le finanze, potranno essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione alla presente legge.
Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
