Art. 3 — Provvedimenti sulla condizione dell'imputato detenuto nei procedimenti sospesi
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, puo' provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la liberta' provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'articolo 253 del codice stesso, purche' non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.
tolto: Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria, o con altra successiva, il giudice puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del codice di procedura penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art3 · fonte del testo